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Obbligo di vigilanza e infortunio scolastico un approfondimento monografico sulla responsabilit della scuola

Nella sezione monografie e approfondimenti abbiamo pubblicato un contributo dal titolo “La responsabilità della scuola in caso di infortunio dell’alunno”, che riassume i principali riferimenti normativi e la giurisprudenza rilevante in tema di obbligo di vigilanza a carico del personale scolastico.  Il contributo offre una panoramica sulle differenze tra titoli di responsabilità (a seconda che l’alunno causi un danno ad altri o a se stesso), sulle circostanze che la scuola deve dimostrare per provare di aver adempiuto al proprio obbligo di vigilanza e sulla casistica più frequente degli infortuni scolastici.  Ogni momento della vita scolastica ha infatti un rilievo diverso nel caso in cui si verifichino incidenti. Dall’ingresso a scuola al cambio dell’ora, dall’ora di educazione motoria al viaggio d’istruzione, ognuno di questi momenti richiede accorgimenti di tipo diverso. L’analisi casistica della giurisprudenza è in grado di fornire alla scuola suggerimenti utili per comprendere quali cautele adottare in ogni momento della giornata scolastica.  Buona lettura!

IRC e attivit alternative un approfondimento giurisprudenziale sul delicato tema del bilanciamento di diritti fondamentali

Nella sezione monografie e approfondimenti abbiamo pubblicato il contributo intitolato “Insegnamento della religione cattolica e attività alternative: un approfondimento giurisprudenziale sul bilanciamento di diritti fondamentali”, che racchiude e analizza le pronunce che si sono occupate del tema dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative successivamente al 1984, anno in cui lo Stato Italiano e la Santa Sede firmarono il cd Accordo di Villa Madama di revisione dei Patti Lateranensi del 1929 (accodo ratificato e reso esecutivo con la legge 121/85) . La sottoscrizione di tale Accordo segnò il definitivo riconoscimento anche nei rapporti bilaterali della vocazione laica dello Stato, desumibile dalla Costituzione del 1948, e un cambio di prospettiva nella regolamentazione dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola. A fronte dell’obbligo per lo Stato di continuare ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica in ossequio all’Accordo, viene infatti riconosciuto il diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento, che ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, principi questi che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30. Solo con l’esercizio del diritto di avvalersi di tale insegnamento si crea un obbligo per lo studente di frequentarlo. Per quanti, invece, decidano di non avvalersene l'alternativa è uno “stato di non-obbligo”, condizione che è stata nel tempo definita e precisata dalla giurisprudenza, chiamata a compiere un’opera di bilanciamento tra diritti fondamentali della persona, quali la libertà religiosa, la libertà di coscienza e il diritto all’istruzione. Per consultare l'approfondimento clicca qui. Buona lettura!      

La disciplina dellutilizzo delle tecnologie e dei social media entra nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Dal 14 luglio 2023 entrano in vigore le modifiche apportate dal DPR 81/2023 al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013. Le novità, cui tutti i dipendenti dovranno attenersi, riguardano, in particolare, l’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media. Tra le misure adottate si prevede l’utilizzo degli account istituzionali per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili, e pur sempre salvaguardando la sicurezza e la reputazione dell’amministrazione, il generale divieto di utilizzo di caselle di posta elettroniche personali, salvo casi di forza maggiore, e la possibilità per il dipendente di utilizzare gli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purchè l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. Nell’utilizzo dei propri account di social media, si prevede che il dipendente dovrà utilizzare ogni cautela affinchè le proprie opinioni o i propri giudizi non risultino in alcun modo attribuibili direttamente all’amministrazione di appartenenza, con la precisazione che va comunque escluso ogni commento o intervento che possa ledere il prestigio, il decoro o l’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della PA in generale e va esclusa, altresì, la divulgazione o diffusione per ragioni estranee al rapporto di lavoro documenti e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità. Si riconosce all'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, la facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e di adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

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