Segnaliamo l’inserimento nella banca dati di LexForSchool del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 150 del 28 aprile 2022, con il quale il Garante ha sanzionato una scuola per avere pubblicato nella sezione dedicata ai docenti del registro elettronico dell’istituto il documento relativo all’orario definitivo Anno Scolastico 2020-2021, recante, in corrispondenza del nominativo di alcuni docenti, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’indicazione “legge 104 non grave”, nonché altre informazioni di dettaglio relative a vicende personali e familiari o legate allo specifico rapporto di lavoro di ciascuno (ed es. trasferimento, part-time, interdizione maternità). Il Garante ha ricordato che i dati personali dei dipendenti non possono essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte del rapporto di lavoro e che non siano legittimati, in ragione delle scelte organizzative del titolare del trattamento e delle specifiche mansioni svolte, a trattare i medesimi dati, in qualità di personale autorizzato. Pertanto, sebbene per un mero errore, con la propria condotta la scuola ha illegittimamente reso conoscibili in modo ingiustificato ad un novero, determinato o determinabile, assai ampio di soggetti (i docenti autorizzati all’accesso dell’area riservata del registro elettronico), dati personali, anche relativi alla salute, di alcuni dipendenti. Né il Garante ha ritenuto rilevante ai fini della valutazione della complessiva condotta del datore di lavoro, la circostanza che i docenti fossero “reciprocamente al corrente del fatto che alcuni di loro [fossero] destinatari di benefici in base alla Legge 104” avendo gli interessati “condiviso con i colleghi la loro situazione”. Per la lettura del provvedimento si rinvia alla sezione “Prassi, Circolari, Nota” della banca dati.
Buona consultazione!
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