Nella sezione “Prassi” della Banca dati di LexForSchool abbiamo pubblicato alcuni pareri recentemente resi dall’A.R.A.N. e concernenti vari aspetti del rapporto di lavoro del personale scolastico.

Tra questi, in particolare, si segnalano:

- il parere n. CIRS4 ed il parere n. CIRS5, entrambi del 24 febbraio 2021, in tema di trasmissione alle organizzazioni sindacali dei nominativi e compensi accessori corrisposti al personale della scuola in sede di contrattazione integrativa, con i quali l’A.R.A.N. evidenzia che, alla luce del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018, a differenza di quanto previsto con il precedente CCNL del 29 novembre 2007, non figurano più tra le materie di informazione i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

- il parere numero CIRS12 del 24 febbraio 2021 sulle condizioni necessarie per la riduzione dell’orario di lavoro del personale ATA a 35 ore settimanali, beneficio applicabile, ad avviso dell’A.R.A.N., solo ove coesistano sia la condizione soggettiva (l’articolazione oraria in turni e/o significative oscillazioni degli orari individuali) che quella oggettiva (la specifica tipologia di scuola) come espressamente indicate dall’art. 55 CCNL 29 novembre 2007;

- il parere n. CIRS77 del 24 febbraio 2021 in materia di firma del contratto d’istituto in caso di prolungata assenza per malattia del Dirigente scolastico, con il quale l’A.R.A.N., in linea con quanto già statuito dal Consiglio di Stato con il parere 1021/2000, ritiene che la Direzione scolastica regionale, in tale fattispecie, debba nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa e a sottoscrivere il contratto;

- il parere numero CIRS81 del 13 aprile 2021 con il quale l’A.R.A.N. ritiene valido un contratto collettivo integrativo sia pure se stipulato in ritardo rispetto ai termini fissati dall’art. 22 comma 7 del CCNL 19 aprile 2018.

Buona lettura!


Pubblicata il 30 agosto 2021

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