Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il mondo del lavoro è stato chiamato a predisporre misure speciali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, specie per la categoria dei cd “lavoratori fragili”.
In questi mesi la normativa ed i provvedimenti che si sono occupati dei “lavoratori fragili” e della loro gestione sono stati copiosi, in ragione dell’evolversi del fenomeno epidemiologico e delle conoscenze mediche e scientifiche.
La stessa definizione di “lavoratore fragile” è andata precisandosi: si è passati da una definizione di fragilità incentrata essenzialmente sull’età avanzata del lavoratore ad una definizione di fragilità connessa alla presenza di comorbilità (vale a dire patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto), con esclusione di ogni automatismo tra le caratteristiche anagrafiche del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. Parimenti, gli strumenti a tutela dei lavoratori fragili sono andati modificandosi: dall’introduzione della sorveglianza sanitaria eccezionale all’abbandono di tale strumento con la mancata proroga dell’art. 83 dl 34/2020.
Abbiamo, quindi, pensato ad un approfondimento normativo sul tema dei “lavoratori fragili” per fare il punto sullo “stato dell’arte”, riservando uno spazio particolare alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585/2020, contenente indicazioni pratiche sulla gestione dei “lavoratori fragili” a scuola.
Tutti i provvedimenti citati nell’approfondimento sono consultabili nella banca dati di LexForSchool.
Buona lettura!
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