L’emergenza sanitaria che ha interessato e continua a interessare il nostro Paese ha portato in primo piano il tema della didattica a distanza, quale strumento per superare, o comunque contenere, le conseguenze negative della sospensione delle attività didattiche sulla preparazione e sul percorso formativo degli studenti.
Sebbene nella grave situazione contingente tale strumento sia di grande utilità ed indispensabile per garantire la continuità didattica, è necessario tenere in debita considerazione che le modalità innovative offerte dalle nuove tecnologie possono rappresentare un rischio per la tutela ed il trattamento dei dati personali.
Di questo aspetto si occupa la monografia, che potrete consultare nella sezione “monografie e approfondimenti”, dal titolo “Didattica a distanza, valutazione d’impatto e utilizzo del registro elettronico…in attesa che intervenga il Garante della Privacy”, la quale, prendendo le mosse dalla nota MIUR n. 388/2020 e dall’indicazione ivi contenuta di eseguire una valutazione d’impatto in relazione alle attività di didattica a distanza, svolge alcune riflessioni in ordine al trattamento dei dati per i quali è obbligatoria la valutazione dei rischi ed i casi in cui si va oltre, richiedendosi la valutazione d’impatto, vale a dire la verifica dell’impatto dei trattamenti sui diritti fondamentali delle persone.
Si analizzano in particolare, con riguardo alla valutazione d’impatto, i criteri elaborati dal Gruppo Articolo 29 per eseguire questa analisi e bilanciamento di interessi ed i casi rientranti in tale fattispecie per soffermarsi poi sul registro elettronico e valutarne i relativi problemi o questioni in merito alla protezione dei dati personali.
Si precisa che le riflessioni svolte nell’ambito della monografia in questione hanno trovato conferma nel provvedimento del Garante Privacy del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni”, che potrete consultare nella banca dati di LexForSchool.
Buona lettura!
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