A margine dei recenti fatti di cronaca, che hanno visto docenti vittime dei comportamenti aggressivi dei propri studenti, segnaliamo alla vostra attenzione l’ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Terza 12/04/2018 n. 9059, resa in un caso che, questa volta, ha avuto come protagonista il genitore di un bambino di scuola primaria e la sua maestra.
Nel caso di specie, il genitore aveva compiuto ai danni della docente numerosi atti nel corso del tempo, tutti univocamente e pervicacemente intesi a ledere l'onore, il prestigio e la dignità della stessa, consistenti in gravi accuse, affermazioni diffamatorie e denigratorie, che avevano portato all’apertura di procedimenti penali a carico dell’insegnante e, conseguentemente, alla sua sospensione dal pubblico servizio, al suo trasferimento d’ufficio in altra sede e alla sua sottoposizione a valutazione psichiatrica medico-legale.
La Suprema Corte, preso atto che le accuse perpetrate in danno della docente si sono poi dissolte in una pronuncia del giudice penale di insussistenza dei fatti contestati, in riforma delle decisioni dei precedenti gradi di giudizio, ha affermato la responsabilità del genitore per aver violato la reputazione, l'onore e la dignità dell’insegnante e lo ha condannato al risarcimento del danno cagionato per il grave e duraturo sentimento, sul piano emotivo e relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza generato nel soggetto leso, amplificato anche dal risalto mediatico dato alla vicenda dalla stampa locale.
Si tratta di situazioni difficili da gestire da parte dell’Amministrazione, stretta da un lato dalla forte pressione “ambientale” conseguente a episodi del tipo e dal dovere fare i conti con i gruppi di “innocentisti" e “colpevolisti" e dall’altro lato dalla conseguente inevitabilità del ricorso a strumenti di reazione meramente interinali, come la sospensione cautelare e il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale. Ma la ragione e il torto necessitano dei tempi dell’accertamento giurisdizionale sui quali l’amministrazione non esercita controllo (nel caso i fatti erano accaduti nel 1993). Tempi che non saranno mai tali da arrivare a quel necessario accertamento re adhuc integra……
Buona lettura!
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