Segnaliamo una delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 62/2017 in materia di educazione parentale o familiare.
Come noto qualche contrasto era sorto in relazione all’obbligo dei genitori di fare sostenere annualmente l’esame di idoneità in una scuola del sistema pubblico di istruzione, non essendo tale obbligo previsto esplicitamente in una norma di legge.
L’art. 111 del TU Scuola nel prevedere che i genitori possano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei loro figli aveva disposto che essi debbano dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità. In tale contesto, il Ministero dell’Istruzione ha sempre previsto attraverso circolari apposite o nella annuale circolare sulle iscrizioni che l’accesso alle classi successive fosse condizionato dal superamento dell’esame di idoneità da sostenersi prima dell’inizio dell’anno scolastico, sostanzialmente desumendosi dall’accertamento dei risultati di apprendimento la sussistenza dei requisiti di capacità.
L’art. 23 del D.Lgs. n. 62 del 2017 (cd. “delega valutazione”) ratifica ora sul piano legislativo questo obbligo: ribadito il dovere dei genitori di dare comunicazione preventiva della scelta al dirigente scolastico del territorio di residenza, si prevede infatti che gli alunni in istruzione parentale debbano sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La disposizione si applica a decorrere dal 1 settembre 2017 (art. 26, primo comma).
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