Vi segnaliamo la pubblicazione in evidenza tra le "novità del giorno" della sentenza (e della precedente ordinanza cautelare) del TAR Liguria n. 363 del 24 aprile 2017 a cui è stato dato ampio spazio mediatico. La sentenza non afferma che dalla mancata attivazione dei corsi di recupero deriva tout court la illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva. Né tratta delle ragioni (ad es. la insufficienza di fondi) della mancata attivazione i tali corsi. La sentenza in verità ha natura processuale, mentre la precedente ordinanza cautelare applica ad un peculiare caso concreto i tradizionali principi del rispetto delle regole assunte dalla PA e della congruità della motivazione delle valutazioni sull’apprendimento. Non pare proprio che la decisione in questione consenta di mettere in discussione il consolidato orientamento del giudice amministrativo secondo il quale sulla legittimità del giudizio finale di valutazione degli apprendimenti non possono incidere l'incompleta, carente o omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi.

Vi invitiamo a leggere sentenza e ordinanza, quale utilissimo spunto di riflessione sul tema in questione.


Pubblicata il 02 maggio 2017

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