Il T.A.R. della Puglia (sede di Lecce, sez. II, sentenza del 13 febbraio 2017 n. 249) torna sulla questione dei margini di discrezionalità che il dirigente scolastico ha nel rispondere alla domanda di nulla osta al trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica. E conferma che non ve ne sono.
La materia è tuttora regolata da una norma molto risalente nel tempo, l'art. 4 del R.D. n 653 del 1925: questa disposizione era stata infatti abrogata a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, ma è poi stata ripristinata dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. primo dicembre 2009, n. 179.
In base al suo tenore letterale e per effetto anche di una interpretazione giurisprudenziale costante, si può affermare che la norma non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell'Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento.
Ad esempio, la norma non pone limiti temporali al trasferimento (T.A.R. Umbria Perugia, 06 luglio 2006 n. 344) né consente di valorizzare possibili effetti negativi sull’organico del personale docente o sulla permanenza del numero minimo di studenti per il mantenimento della classe (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2013, n. 4956). Al contrario, l'atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale.
Inoltre, la azione della scuola ha natura amministrativa e deve quindi rispettare le più recenti regole sul procedimento amministrativo, a cominciare dall’obbligatorio preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, ove mai il dirigente scolastico ipotizzare di respingere la domanda di nulla osta al trasferimento presentata dai genitori.
Per un approfondimento sul tema, vi invitiamo a leggere nella sezione “Manuali on line” all’interno della Parte IV “Scuola e famiglia relazioni giuridiche” del Volume I “Il diritto per il dirigente scolastico”, il Capitolo 4 dedicato alle azioni della scuola in relazione agli atti dei genitori nella vita scolastica.
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