Personale docente e sospensione disciplinare dall’insegnamento fino a dieci giorni: a chi spetta irrogarla? Al dirigente scolastico o all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari?

Come noto, la questione è oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale dall’andamento ondivago.

Di recente, la sezione Lavoro della Corte di Appello di Ancona, con sentenza n 236 del 2016 ha affermato che spetta al dirigente scolastico la competenza ad irrogare al personale docente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni. A questo risultato interpretativo, la Corte anconetana arriva, andando di contrario avviso rispetto alla Corte di Appello di Torino##152L, sul presupposto che l’art. 55 bis del D.Lgs 165 del 2001 che attribuisce al dirigente responsabile della struttura la competenza ad irrogare le sanzioni fino alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni sia applicabile anche in relazione agli artt. 492 e 494 del D.Lgs n. 297 del 1994. Infatti, le norme che individuano condotte sanzionabili passibili di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, come nel caso, devono essere lette come riferite ad una duplice competenza sanzionatoria con un altrettanto duplice sequenziale massimo edittale (il primo fino a dieci giorni ed, il secondo, in progressione, da undici fino a trenta giorni), attribuita, la prima, al dirigente scolastico e, la seconda, all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Seguiamo la questione con interesse sia attendendo la Corte di Cassazione sia l’evoluzione normativa in attuazione della delega al riordino dell’impiego pubblico di cui all’art. 17 della L. n. 124 del 2015.

 

 

 


Pubblicata il 13 marzo 2017

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