Segnaliamo una interessante sentenza che affronta la questione dell’invito del fornitore uscente per l’affidamento del successivo contratto.

Il principio della rotazione nelle procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria è oggetto di frequente attenzione nella giurisprudenza.

La questione è in effetti di inquietante ricorrenza pratica. Dovendo affidare nuovamente uno stesso servizio o una stessa fornitura (gli esempi possono essere tanti, dalle polizze assicurative ai distributori di bevande e cibi, alla fornitura di cancelleria e così via), ci si domanda se ci sia un obbligo, una facoltà, un divieto di invitare o peggio di (ri)affidare direttamente il contratto al fornitore “uscente”.

Una interessante sentenza del TAR Campania dell’8 marzo 2017, n. 1336 afferma che se è vero che il principio di rotazione nella procedura di cottimo fiduciario non ha una valenza precettiva assoluta nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente (e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione), la previsione di tale principio privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza.

La rotazione, dunque - che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l’esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.


Pubblicata il 13 marzo 2017

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